
E’ AGEVOLABILE L’ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI E/O CHIUSURE TECNICHE MOBILI OSCURANTI (Allegato M(*) al D.Lgs 311 del 29/12/2006) MONTATI IN MODO SOLIDALE ALL’INVOLUCRO EDILIZIO O AI SUOI COMPONENTI E INSTALLATI ALL’INTERNO, ALL’ESTERNO O INTEGRATI ALLA SUPERFICIE FINESTRATA.
CHI PUÒ ACCEDERE:
tutti i contribuenti che:
– sostengono le spese di riqualificazione energetica;
– posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
E’ possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito(1).
PER QUALI EDIFICI:
alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
ENTITA’ DEL BENEFICIO:
è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018(2), per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare.
– è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato
M(*) al D.Lgs 311 del 29/12/2006;
– devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
– devono essere a protezione di una superficie vetrata;
– possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
– devono essere mobili;
– devono essere schermature “tecniche”;
– le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
– per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
– per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.
– devono possedere una marcatura CE, se prevista;
– devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
(1) Per maggiori approfondimenti si rimanda al “Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18.04.2019”
(2) Per le spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2017 si applica l’aliquota del 65%
– fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
– eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
– opere provvisionali e accessorie;
– spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
– “Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere(3);
Di tipo tecnico:
– certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
E inoltre:
– originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
– schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
di tipo amministrativo:
– fatture relative alle spese sostenute;
– ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
– ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/schermature_solari.pdf
(3) La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.